NormeTitolo ICapo XI

Art. 145

Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti

In vigore dal 30 dic 2022
1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza. 2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, stabilisce il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-145

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