Norme›Titolo I›Capo XI
Art. 145
187 / 324Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti
In vigore dal 30 dic 2022
1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza.
2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, stabilisce il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-145