Norme›Titolo I›Capo XI
Art. 153
Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile
In vigore dal 24 ott 1989
(Liquidazione delle spese processuali in favore
della parte civile)
1. Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-153