Norme›Titolo I›Capo XII
Art. 157
Ulteriori indagini. Avocazione
In vigore dal 18 ott 1990
1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l'esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la corte di appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini a norma dell'articolo 414 del codice.
2. Quando è accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini restano avocate.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-157