Art. 153 · Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile
NormeTitolo ICapo XI

Art. 153

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Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile

In vigore dal 24 ott 1989
(Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile) 1. Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-153