Norme›Titolo I›Capo VIII
Art. 130 bis
Separazione dei procedimenti in fase di indagine.
In vigore dal 21 gen 2001
1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell', comma 1, lettera e-bis) del codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-130-bis