Norme›Titolo I›Capo II
Art. 4 bis
Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero
In vigore dal 2 gen 2000
1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-quater, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero.
2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-4-bis