Norme›Titolo I
Art. 163 ter
Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata.
In vigore dal 21 mar 1998
1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-163-ter