Norme›Titolo I›Capo VIII
Art. 107 bis
Denunce a carico di ignoti
In vigore dal 2 gen 2000
1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-107-bis