Art. 107 bis · Denunce a carico di ignoti
NormeTitolo ICapo VIII

Art. 107 bis

166 / 324

Denunce a carico di ignoti

In vigore dal 2 gen 2000
1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-107-bis