Norme›Titolo I›Capo XVI
Art. 204 bis
Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria.
In vigore dal 9 ott 2001
1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorità giudiziaria che la invia direttamente all'autorità straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-204-bis