Art. 7

In vigore dal 26 dic 1951
Qualora, entro il 1 gennaio 1956, l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra disposta, non sia stata, sufficiente ad immettere nel gruppo A tutti gli agenti compresi nella graduatoria di merito, i rimanenti verranno sistemati, nelle qualifiche sopra indicate, con decorrenza 1 gennaio 1957, anche in eccedenza della pianta organica delle rispettive qualifiche. Gli accantonamenti annuali per l'assorbimento graduale della eccedenza verificatasi in conseguenza della sistemazione di cui al precedente comma, sono stabiliti, a cominciare dal 1 gennaio 1958, nella misura del venti per conto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;633#art-7

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