Art. 2
In vigore dal 26 dic 1951
A detto concorso saranno ammessi gli agenti:
a) che vengano ritenuti meritevoli per il servizio prestato e per la condotta serbata;
b) che rivestano una qualifica di grado 5° del personale esecutivo 6°, 7° od 8° ferroviario;
c) che siano in possesso di un diploma di laurea che ne permetta l'utilizzazione nel gruppo A;
d) che siano stati assunti nel ruolo del personale degli uffici od esecutivo mediante concorso esterno, salvo che abbiano una anzianità di servizio di ruolo superiore ai quindici anni, oppure assunti in servizio in base all'art. 22 della convenzione fra il Ministero della guerra e le Ferrovie dello Stato, concernente lo esercizio della linea Chivasso-Aosta, approvata con decreto-Ministeriale n. 2343 del 9 gennaio 1940.
Al concorso saranno ammessi, altresì, gli agenti di gruppo A provenienti da altri gruppi del personale degli uffici od esecutivo delle Ferrovie dello Stato, purchè all'anzidetta data dell'11 giugno 1948 od anteriormente, risultino in possesso dei requisiti richiesti per parteciparvi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;633#art-2