Art. 3

In vigore dal 26 dic 1951
I candidati ammessi al concorso saranno compresi in una graduatoria formata, in base ad una votazione per i titoli posseduti alla data del decreto Ministeriale che indice il concorso, titoli da valutarsi nel seguente ordine di importanza: a) qualifica ed anzianità di grado del candidato; b) rapporto informativo ed eventuali benemerenze di servizio; c) anzianità complessiva del servizio ferroviario di ruolo prestato; d) titoli di studio ed altri eventuali titoli (pubblicazioni, ecc.) presentati; e) idoneità eventualmente conseguite nei concorsi esterni od interni per posti di allievo ispettore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;633#art-3

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