Art. 3
In vigore dal 26 dic 1951
I candidati ammessi al concorso saranno compresi in una graduatoria formata, in base ad una votazione per i titoli posseduti alla data del decreto Ministeriale che indice il concorso, titoli da valutarsi nel seguente ordine di importanza:
a) qualifica ed anzianità di grado del candidato;
b) rapporto informativo ed eventuali benemerenze di servizio;
c) anzianità complessiva del servizio ferroviario di ruolo prestato;
d) titoli di studio ed altri eventuali titoli (pubblicazioni, ecc.) presentati;
e) idoneità eventualmente conseguite nei concorsi esterni od interni per posti di allievo ispettore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;633#art-3