Art. 4

In vigore dal 26 dic 1951
Gli agenti compresi nella graduatoria di merito di cui all' del presente decreto dovranno compiere un periodo di esperimento pratico della durata di sei mesi. L'inquadramento nel gruppo A, con le modalità previste dal successivo , è subordinato all'esito favorevole dell'esperimento pratico. I candidati idonei dovranno conseguire le abilitazioni prescritte per il servizio cui saranno assegnati; nei limiti di tempo fissati dal regolamento del personale. Dall'esperimento pratico di cui sopra sono esclusi gli agenti che, alla data effettiva del passaggio, rivestono già una qualifica di gruppo A.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;633#art-4

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Art. 4 Acceleramento per l'ammissione nel gruppo "A", mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle Ferrovie dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo