Art. 5

In vigore dal 26 dic 1951
Gli agenti compresi nella graduatoria di merito del concorso saranno sistemati secondo l'ordine della graduatoria stessa, con decorrenza, 1 gennaio degli anni dal 1951 al 1956, nelle qualifiche sotto indicate, entro il limite di un quinto del numero complessivo dei posti disponibili alle stesse date nelle piante organiche delle qualifiche interessate di gruppo A: 1) nella qualifica di ispettore di prima classe, per gli agenti che all'atto dell'inquadramento siano rivestiti di una qualifica di grado 5° del personale esecutivo, conservando la propria anzianità di grado; 2) nella qualifica di ispettore di seconda classe, per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 6° ferroviario; 3) nella qualifica di allievo ispettore per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 7° o di grado 8° ferroviario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;633#art-5

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