Art. 8
In vigore dal 18 mag 1948
Chiunque ometta di presentare le denunzie di cui agli del presente decreto o presenti denunzia inesatta o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare a norma dell' del regio decreto-legge 3 gennaio 1920, n. 42, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;464#art-8