Art. 10

In vigore dal 18 mag 1948
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo, saranno osservate, in quanto non contrastino con le norme del presente decreto, le disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334. In particolare per la fabbricazione clandestina del benzolo o la sottrazione di esso, con qualsiasi mezzo, all'accertamento e al pagamento dell'imposta, nonché per ogni altra violazione contemplata dal titolo VIII del sopraindicato regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, si applicano le sanzioni stabilite in detto titolo. Le pene surrichiamate si applicano senza pregiudizio di quelle sancite dal Codice penale per i casi di manomissioni o alterazioni di congegni, bolli e sigilli apposti dall'Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;464#art-10

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