Art. 7

In vigore dal 18 mag 1948
Per i cali naturali di giacenza accertati cogli inventari del benzolo depositato nei magazzini di fabbrica o in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono dell'imposta. Detto abbuono è limitato fino ad un calo annuo del 4%, del benzolo contenuto in serbatoi o cisternoni e ad un calo annuo del 2% se il prodotto è contenuto in altri recipienti. Per i cali eccedenti dette percentuali è dovuta l'imposta e, quando essi superino rispettivamente il 6% ed il 4% annuo, per l'ammanco che eccede, secondo i casi, queste ultime percentuali, è applicabile la sanzione dell'ammenda a norma del combinato disposto dell' del presente decreto e della lettera b) dell'art. 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;464#art-7

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