Art. 2

In vigore dal 18 mag 1948
Sotto l'osservanza, delle modalità e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze è accordata l'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine al benzolo impiegato nella fabbricazione di esplosivi, di inchiostri, di solventi, di colori organici artificiali, di prodotti medicinali, di resine sintetiche, di vernici, lacche e prodotti simili o come adulterante degli spiriti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;464#art-2

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