Art. 11

In vigore dal 18 mag 1948
Gli esercenti fabbriche ed officine produttrici e raffinatrici di benzolo, che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in attività, debbono, entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto stesso, denunziare, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, le quantità di benzolo esistenti in fabbrica o comunque in loro possesso, anche se viaggianti, e corrispondere, per il prodotto esistente fuori delle fabbriche, l'imposta entro quindici giorni dalla notifica della relativa liquidazione, salvo che il prodotto stesso venga custodito in magazzini assimilati ai doganali di proprietà privata, nel quale caso l'imposta è pagata all'atto dell'estrazione del prodotto dal magazzino.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;464#art-11

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