Art. 10
10 / 12In vigore dal 18 mag 1948
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo, saranno osservate, in quanto non contrastino con le norme del presente decreto, le disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334.
In particolare per la fabbricazione clandestina del benzolo o la sottrazione di esso, con qualsiasi mezzo, all'accertamento e al pagamento dell'imposta, nonché per ogni altra violazione contemplata dal titolo VIII del sopraindicato regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, si applicano le sanzioni stabilite in detto titolo.
Le pene surrichiamate si applicano senza pregiudizio di quelle sancite dal Codice penale per i casi di manomissioni o alterazioni di congegni, bolli e sigilli apposti dall'Amministrazione.
Storico versioni
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