Capo II
Art. 32 bis
In vigore dal 1 ago 1950
Per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di tecnico e di subalterno, che saranno banditi a norma dei precedenti entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si prescinde dal limite di età nei confronti di coloro che, alla data predetta, abbiano esercitato per almeno cinque anni presso le Università e gli Istituti di cui all', n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso.
Coloro che trovansi nelle predette condizioni potranno essere ammessi ai concorsi per tecnico, indipendentemente dal possesso della licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale ma purchè in possesso della licenza di scuola elementare, e, per le ostetriche e gli infermieri, rispettivamente, del diploma di ostetrica e dell'apposito patentino rilasciato dalle prefetture.
Note all'articolo
- La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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