Capo I

Art. 1

In vigore dal 1 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . Presso il Ministero della pubblica istruzione sono istituiti i ruoli organici di cui alle annesse tabelle A, B e C per gli assistenti e lettori ordinari, per il personale tecnico e per il personale subalterno delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria di cui all', n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Le tabelle predette sono vistate dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro. Il personale di cui ai presente articolo è statale ad ogni effetto di legge.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-1

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