Capo I
Art. 1
1 / 48In vigore dal 1 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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Presso il Ministero della pubblica istruzione sono istituiti i ruoli organici di cui alle annesse tabelle A, B e C per gli assistenti e lettori ordinari, per il personale tecnico e per il personale subalterno delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria di cui all', n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Le tabelle predette sono vistate dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.
Il personale di cui ai presente articolo è statale ad ogni effetto di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-1