Capo II
Art. 35 ter
In vigore dal 1 ago 1950
Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli statali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio o della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è presentata dopo la cessazione del servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima retribuzione.
I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione dal rapporto di impiego; e, qualora tale indennità; sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi dell'.
Note all'articolo
- La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-35-ter