Capo II

Art. 28 bis

In vigore dal 1 ago 1950
Le disposizioni di cui allo si applicano anche nei confronti degli aiuti e assistenti assunti in ruolo a seguito di procedimenti autorizzati dal Governo militare alleato, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Le disposizioni di cui al citato si applicano, altresì, nei confronti degli assistenti non di ruolo retribuiti in servizio alla data suddetta, i quali abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ed abbiano ininterrottamente esplicato le funzioni di assistente non di ruolo retribuito dall'anno accademico 1945-46.

Note all'articolo

  • La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
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