Capo II

Art. 28

In vigore dal 1 ago 1950
Nella prima attuazione del presente decreto, gli aiuti e gli assistenti ordinari, appartenenti ai ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, quelli organicamente assegnati a posti di ruoli previsti dai regolamenti interni universitari, nonché gli assistenti straordinari, organicamente assegnati, a seguito di concorso, a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni anzidetti, i quali trovinsi in servizio alla data del decreto stesso, sono inquadrati, previo giudizio favorevole del competente Senato accademico, nel grado iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella A. Il collocamento nel predetto grado è effettuato secondo l'ordine dell'anzianità di servizio maturata. Detta anzianità di servizio è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui all' del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli assistenti ordinari che, alla data del presente decreto, trovinsi in attività di servizio per effetto dell' del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, in quanto non abilitati alla libera docenza. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 GIUGNO 1950, N.465.

Note all'articolo

  • La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-28

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