Capo II

Art. 29

In vigore dal 1 ago 1950
Gli attuali aiuti ordinari conservano, ad persona, la qualifica loro attribuita, indipendentemente dall'effettivo esercizio delle funzioni di cui all' del presente decreto. Agli effetti dell'inquadramento di cui al precedente e dell'attribuzione dell'anzianità ivi prevista, viene tenuto conto del servizio prestato in qualità di assistente non di ruolo retribuito, in base al quale sia stata effettuata la nomina ad aiuto, ai sensi dell', del regio decreto-legge 26 gennaio 1939, n. 330. La qualifica di aiuto è altresì riconosciuta, con deliberazione della Facoltà, agli assistenti di ruolo che di fatto si trovino nelle condizioni di cui all' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Gli attuali aiuti volontari conservano, ad personam, la qualifica loro attribuita indipendentemente dalle condizioni di cui al precedente .

Note all'articolo

  • La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-29

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