Capo II
Art. 31
In vigore dal 1 ago 1950
Il personale tecnico e subalterno, sia appartenente ai ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sia organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni universitari, sia assunto in base ai regi decreti 28 febbraio 1924, n. 1018 e 8 luglio 1925, n. 1227, ovvero in base all'art. 223 del citato testo unico, in servizio alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle B e C, conservando l'anzianità di servizio di ruolo maturata. Detta anzianità di ruolo e riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui ai precedente .
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti dell'ostetrica in servizio presso la Scuola di ostetricia di Venezia, nonché nei confronti del personale infermiere e portantino, che, alla data del presente decreto, appartenga a posti di organico a carico dei bilanci degli Atenei, e rivesta la qualifica di effettivo.
Note all'articolo
- La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-31