Art. 23
In vigore dal 1 ago 1950
I posti del personale subalterno, in esso compreso il personale portantino addetto agli Istituti clinici, assegnati a ciascuna Università ed Istituto di istruzione universitaria sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli, da indirsi con le modalità di cui al primo comma dell' del presente decreto.
Titolo di ammissione al concorso è la licenza elementare.
I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di età stabilite da disposizioni di carattere generale.
Ai posti vacanti di subalterno può provvedersi, oltre che per concorso, per trasferimento di subalterni da altra Università ed Istituto di istruzione universitaria.
Note all'articolo
- La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-23