Art. 21
In vigore dal 1 ago 1950
Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente è conferita la nomina a tecnico in prova, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
La stabilità si consegue al termine di un periodo triennale di prova su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore. Durante tale periodo, il tecnico in prova è soggetto a revoca al termine di ciascun anno accademico, su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore.
Note all'articolo
- La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-21