Art. 17
In vigore dal 1 ago 1950
I limiti massimi di età previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria.
Note all'articolo
- La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-17