Art. 16
In vigore dal 1 lug 1948
Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere assegnati lettori invece di assistenti.
Per l'ufficio di lettore si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-16