Art. 20
In vigore dal 1 lug 1948
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al precedente articolo sono nominate dal rettore e composte del preside della Facoltà o Scuola interessata, del professore ufficiale della disciplina cui è assegnato il posto di tecnico e di un assistente ordinario della Facoltà stessa.
Per il concorso a posti di infermiere o di ostetrica, la.
Commissione giudicatrice è composta di un professore della Facoltà di medicina e chirurgia e di due assistenti ordinari della Facoltà stessa.
Dei risultati del concorso viene data notizia nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-20