Capo II

Art. 28 ter

In vigore dal 31 ott 1969
I limiti di età di cui al precedente sono elevati di cinque anni nei confronti degli assistenti che siano stati riammessi in servizio nei casi previsti dai regi decreti 6 gennaio 1944, n. 9 a 20 gennaio 1944, n. 25 e dai decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255 e 7 settembre 1944, n. 264. Gli assistenti di cui ai precedente comma e coloro che siano stati riammessi in servizio ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, si intendono assegnati, all'atto dell'inquadramento di cui all', ad altrettanti posti istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli stabiliti per ciascuna Università od Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione del servizio o del trasferimento ad altra Università o ad altro Istituto d'istruzione universitaria degli assistenti della materia relativa ai posti stessi. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 1969, N.910.

Note all'articolo

  • La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-28-ter

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