Art. 7

In vigore dal 1 lug 1948
Nell'esercizio dei suoi poteri istruttori la Commissione può disporre che sia invitato a presentarsi il richiedente, a sue spese, per fornire i chiarimenti che ritenga opportuni sulle perdite subite e gli eventi che le determinarono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;800#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo