Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 1 lug 1948
Nell'esercizio dei suoi poteri istruttori la Commissione può disporre che sia invitato a presentarsi il richiedente, a sue spese, per fornire i chiarimenti che ritenga opportuni sulle perdite subite e gli eventi che le determinarono.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;800#art-7