Art. 3

In vigore dal 1 lug 1948
È considerato fatto di guerra, ai fini dell'applicazione del presente decreto, il fatto compiuto da, forze armate, nazionali, alleate o nemiche, oppure dai partigiani, per la preparazione o nella esecuzione di operazioni belliche, o che comunque sia stato occasionato dallo stato di guerra, anche se compiute dalla popolazione civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;800#art-3

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