Art. 1
In vigore dal 1 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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In deroga all' della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, con propri decreti, d'intesa con il Ministro per il tesoro e sentita la Commissione istituita con il successivo , l'esonero dal pagamento dei diritti doganali ancora dovuti allo Stato per le merci di cui l'obbligato possa dimostrare di aver subito la perdita in conseguenza di un qualsiasi fatto di guerra e per le merci che l'obbligato possa dimostrare di essere stato costretto a liberare, in conseguenza di un qualsiasi fatto di guerra, mentre erano in giacenza o in viaggio sotto vincolo fiscale, senza essersi potuto rivalere dei tributi ad esse afferenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;800#art-1