Art. 6

In vigore dal 1 lug 1948
È istituita presso il Ministero delle finanze una Commissione, nominata con decreto del Ministro per le finanze, e composta di nove membri, con l'incarico di istruire e di esaminare le domande di esonero, di cui ai precedenti articoli. Essa è costituita: 1) dal direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un suo delegato; 2) da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo e da un avvocato o sostituto avvocato dello Stato; 3) da quattro funzionari dell'Amministrazione centrale o provinciale delle dogane ed imposte indirette; 4) da un funzionario del Ministero del tesoro; 5) da un ufficiale superiore del Comando generale della guardia di finanza. Il magistrato ed i funzionari, di cui ai numeri 2, 3 e 4 non possono essere, rispettivamente, di grado inferiore al 4° od al 6°. La Commissione è presieduta dal magistrato suddetto. Due funzionari del ruolo centrale di grado non inferiore al 9° esercitano le funzioni di segretari. La Commissione si pronuncia a maggioranza con la presenza di almeno cinque membri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;800#art-6

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