Art. 11

In vigore dal 1 lug 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 257. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;800#art-11

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