Art. 3
In vigore dal 22 mag 1948
I limiti, le condizioni e le modalità di emissione del buoni verranno stabilite dal Ministro per il tesoro, che provvederà con propri decreti, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;492#art-3