Art. 1
In vigore dal 22 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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La Sezione di credito industriale del Banco di Napoli istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244, è autorizzata ad emettere, oltre alle obbligazioni previste dall'art. 5 del decreto citato, anche buoni fruttiferi, nominativi a scadenza fissa contro versamento della relativa valuta, da utilizzare esclusivamente per le operazioni di finanziamento che la Sezione stessa è abilitata, ad effettuare ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;492#art-1