Art. 1

In vigore dal 22 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . La Sezione di credito industriale del Banco di Napoli istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244, è autorizzata ad emettere, oltre alle obbligazioni previste dall'art. 5 del decreto citato, anche buoni fruttiferi, nominativi a scadenza fissa contro versamento della relativa valuta, da utilizzare esclusivamente per le operazioni di finanziamento che la Sezione stessa è abilitata, ad effettuare ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;492#art-1

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