DECRETO LEGISLATIVO·n. 492·21 aprile 1948
Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli ad emettere buoni fruttiferi.
Vigente dal 5 febbraio 1953 4 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2I predetti buoni hanno scadenza non inferiore a diciotto mesi e non superiore a cinque ann
Art. 3I limiti, le condizioni e le modalità di emissione del buoni verranno stabilite dal Minist
Art. 4Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione