Art. 2

In vigore dal 22 mag 1948
I predetti buoni hanno scadenza non inferiore a diciotto mesi e non superiore a cinque anni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;492#art-2

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Art. 2 Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli ad emettere buoni fruttiferi. — Testo vigente | Portale Normativo