Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 22 mag 1948
I limiti, le condizioni e le modalità di emissione del buoni verranno stabilite dal Ministro per il tesoro, che provvederà con propri decreti, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
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