Capo II

Art. 14

In vigore dal 26 mag 1948
La liquidazione è soggetta a conguaglio in relazione a quanto sia già stato percepito dal creditore a titolo di rimborso o di anticipazione, sia in denaro sia in natura. Restano salvi gli effetti delle transazioni intervenute sui debiti previsti dal presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517#art-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo