Capo III
Art. 17
In vigore dal 26 mag 1948
Per il pagamento dei debiti previsti dal presente decreto è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l'esercizio 1947-48 e di L. 800.000.000 per l'esercizio 1948-49.
Con decreto del Ministro per il tesoro sarà introdotta nel bilancio dello Stato la variazione occorrente per l'attuazione del presente decreto.
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