Capo III

Art. 19

In vigore dal 26 mag 1948
Nulla è innovato alle norme del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 226, concernente la definizione dei fatti di guerra e la equiparazione delle formazioni partigiane alle Forze armate ai fini del risarcimento dei danni di guerra. Non è dovuto alcun rimborso per le prestazioni avvenute in forza di tassazioni derivanti da disposizioni adottate dal Comitato di liberazione nazionale dell'Alta Italia dopo il riconoscimento di esso da parte del Governo italiano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517#art-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo